20 novembre 2019

Il malfunzionamento del sistema informatico può giustificare il ritardo nel caricamento della domanda di partecipazione al bando di gara (Cons. Stato, Sez. V, 20 novembre 2019, n. 7922)

Nonostante si possa ben affermare che la digitalizzazione abbia risolto notevoli problemi circa la partecipazione ai concorsi pubblici, estendendone la conoscibilità a un pubblico oggi vastissimo, non si può negare che spesso i sistemi informatici non siano affidabili. Recentemente il Consiglio di Stato si è pronunciato con una sentenza proprio sul punto.  

Secondo il Supremo Consesso, quando la domanda di partecipazione sia stata caricata entro i termini stabiliti, ma un malfunzionamento del sistema informatico non consente di completare l’operazione che dopo la scadenza del termine, l’offerta non può dirsi irregolare o invalida.  

I giudici hanno aggiunto che, se il differimento è dovuto a una causa esterna non imputabile al soggetto in questione, questi non gode effettivamente di un differimento del termine di consegna, in quanto il ritardo è dovuto solo da un mero intervento tecnico volto a superare un blocco del sistema.

6 novembre 2019

Effetti dell’erronea indicazione dell’estensione del fondo nel contratto preliminare (Cass. civ., Sez. II, 6 novembre 2019, n. 28489)

Indicare un’estensione sbagliata di quanto si vuole vendere ha degli effetti assai meno negativi di quello che ci si potrebbe aspettare: la Corte di cassazione, con la sentenza in commento, ha ribadito due principi di diritto collegati alla questione.  

In primo luogo, la Corte ha ricordato che per interpretare il contratto non è sufficiente considerare il solo dato testuale, ma va considerato il più generale comportamento posto in essere dalle parti. 

Nel caso di specie un contratto preliminare di compravendita indicava un’estensione inferiore a quella intesa dalle parti, che al contempo però optavano per un modello di frazionamento incompatibile con quanto dichiarato. 

Proprio questo elemento suggeriva che la volontà delle parti non fosse affatto quella che si poteva desumere dal mero dato testuale: il quale, come ricorda la Cassazione, “pur importante non è decisivo nell’interpretazione del contratto”. 

In secondo luogo, la Corte ha avuto cura di precisare ancora una volta che la trascrizione della domanda giudiziale volta ad ottenere una sentenza che tenga luogo del contratto definitivo non concluso (ossia una domanda ai sensi dell’art. 2932 c.c.) gode del suo effetto prenotativo anche se si riferisce ad un complesso immobiliare più ampio rispetto a quanto previsto nella sentenza di accoglimento.

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