1 ottobre 2019
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di cassazione – ponendosi sulla scia delle Sezioni Unite del 2018 –, ha stabilito che la surrogazione dell’assicuratore sociale “si realizza ipso facto al momento del pagamento effettuato dal surrogante nelle mani del creditore originario (il danneggiato), a prescindere da qualsiasi manifestazione di volontà del danneggiato o dell’assicuratore”.
Il caso che ci occupa vede la seguente scansione temporale: nel 1994 un lavoratore, a causa della caduta dall’impalcatura nel cantiere edile in cui stava lavorando, aveva riportato gravi danni alla persona in forza dei quali l’INAIL aveva costituito a suo favore una rendita secondo le previsioni vigenti ratione temporis del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Sei anni più tardi, il lavoratore aveva sottoscritto un accordo transattivo, relativamente al diritto al risarcimento del danno con la società che aveva realizzato l’impalcatura: per il tramite della transazione la società si dichiarava sciolta dal vincolo solidale rispetto agli altri corresponsabili.
Ulteriori sette anni dopo, l’infortunato aveva presentato gravame nei confronti del direttore dei lavori di ristrutturazione – nel corso dei quali era avvenuto l’infortunio –, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti: nel corso del giudizio il convenuto aveva chiamato in causa la società che aveva realizzato l’impalcatura, affermandone la corresponsabilità.
Interveniva – pertanto – l’INAIL, dichiarando di volersi surrogare nei confronti di ambedue i convenuti per gli importi pagati al lavoratore in adempimento dei propri obblighi istituzionali.
Ebbene, mentre il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto delle domande dell’INAIL nei confronti della società, ritenuta non responsabile, in appello la situazione veniva invece ribaltata: alla società era stata attribuita una quota di responsabilità nella misura del 30% con conseguente condanna a tenere indenne l’INAIL delle somme erogate.
In tal modo si giungeva dinnanzi alla Corte di Cassazione, ove i soci della società (nel frattempo scioltasi) avevano eccepito che la volontà di surrogarsi dell’INAIL si era manifestata solo undici anni dopo che il danneggiato aveva concluso la transazione con la medesima, ossia quando il diritto dell’assicurato si era oramai estinto per transazione: il collegio era pertanto chiamato a stabilire il momento esatto in cui doveva considerarsi avvenuta la surroga dell’assicurazione sociale, momento che la Suprema Corte ha individuato nel pagamento al creditore (danneggiato) della rendita da parte del surrogante (INAIL).
Pertanto, in forza di un siffatto principio di diritto, deve ritenersi che nell’occasione in cui era stata stipulata la citata transazione, il credito del danneggiato soddisfatto dall’INAIL (ovvero, data la legislazione all’epoca vigente, il risarcimento del danno derivante dalla lesione dell’attitudine al lavoro) si era già trasferito dalla vittima allo stesso ente previdenziale.





