Come noto, il codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) individua in modo preciso quali sono i soggetti che hanno l’obbligo di indire una selezione pubblicistica per individuare l’impresa cui affidare pubbliche commesse.
Tra questi, oltre alle classiche ‘amministrazioni aggiudicatrici’, vi sono gli organismi di diritto pubblico. Essi vengono definiti come enti, costituiti anche in forma societaria: 1) istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 2) dotati di personalità giuridica; 3) le cui attività siano finanziate in modo maggioritario da capitale pubblico.
Il profilo che ha destato maggiori criticità interpretative nel corso del tempo è il primo dei tre riportati, ossia il cd. ‘requisito teleologico’.
Se, in un primo momento, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha ritenuto che operare in un mercato concorrenziale non fosse di per sé idoneo ad escludere la natura di organismo di diritto pubblico, in un secondo momento la medesima Corte lo ha ritenuto determinante ai fini dell’esclusione di tale qualifica, finendo poi, in tempi ancor più recenti, per tornare sulle posizioni originarie.
Nella sentenza dello scorso 28 marzo 2019 le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono nuovamente interrogate sulla questione e, in adesione ai più recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato, hanno concluso nel senso che ai fini dell’esclusione della sua qualifica di organismo di diritto pubblico non è determinante il mero fatto che la società operi in un mercato concorrenziale, giacché tale circostanza rappresenta solamente di un indizio presuntivo, superabile con prova contraria, e non un elemento dirimente.
Nel caso in esame le Sezioni Unite hanno riconosciuto la natura di organismo di diritto pubblico in capo ad ACI Global, società partecipata interamente da ACI, istituita al precipuo scopo di svolgere l’attività di pubblico interesse consistente nel soccorso e assistenza stradale.
20 marzo 2019
La formazione del vincolo contrattuale nel caso di compravendita immobiliare è normalmente scandita in varie fasi: una più o meno lunga trattativa tra le parti è seguita dalla conclusione di un contratto preliminare di compravendita, ossia di un contratto che obbliga a concludere il successivo contratto definitivo di compravendita, il quale trasferisce la proprietà e obbliga a pagare il prezzo.
Questa fase bipartita (dopo le trattative si hanno il contratto preliminare e quello definitivo) può ulteriormente complicarsi. Attualmente non è raro che le parti, su impulso dei mediatori immobiliari, concludano prima del preliminare vero e proprio un contratto che prende il nome di preliminare di preliminare, ossia un contratto che obbliga a concludere un successivo preliminare.
In giurisprudenza ci si è chiesti se questo accordo ha valore giuridico. La risposta fornita nel 2015 dalle Sezioni Unite è stata positiva, con alcuni distinguo: il contratto pre-preliminare che obbliga non già a concludere il successivo preliminare, ma a continuare la trattativa mantenendo fermi alcuni punti della stessa, è valido e impone di risarcire il danno causato dall’abbandono della negoziazione; viceversa, il contratto pre-preliminare che determina già tutti gli elementi del successivo preliminare e obbliga a perfezionarlo vale già come preliminare, mentre il successivo contratto in tutto e per tutto identico al primo è nullo, in quanto semplicemente riproduttivo del vincolo già assunto e dunque inutile.
15 marzo 2019
Uno degli istituti che caratterizzano il regime patrimoniale della famiglia è il fondo patrimoniale. Tramite esso i coniugi (o anche uno solo dei coniugi o un terzo) possono destinare dei beni (beni immobili, mobili registrati e titoli di credito) ai bisogni della famiglia. L’esecuzione forzata sui beni del fondo non può avvenire per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Tramite il conferimento dei beni nel fondo si crea, dunque, un patrimonio separato: spesso, anzi, il fondo viene utilizzato proprio per mettere al riparo alcuni beni dalle iniziative dei creditori (i quali sono nondimeno tutelati, nelle forme dell’azione revocatoria).
8 marzo 2019
Nel caso in cui un soggetto provochi la morte di una persona, sorge a carico del danneggiante l’obbligo di risarcire i danni. Molto controversa è la necessità di risarcire un danno anche a favore del defunto (danno cui, ovviamente, avrebbero diritto i suoi eredi). Sicuramente il danneggiante deve risarcire il danno arrecato direttamente ai parenti del defunto, che sono stati privati di un rapporto famigliare.
Là dove, poi, questi parenti siano i figli minori non autosufficienti, la liquidazione del danno dovrà tenere conto della perdita del mantenimento che il genitore avrebbe loro assicurato. Nella recente sentenza n. 6731 dell'8 marzo 2019, la terza sezione della Corte di cassazione ha chiarito come debba essere calcolata questa voce di risarcimento.





