31 luglio 2019

La PEC relativa all’esito della domanda di insinuazione al passivo è di per sé sola sufficiente a far decorrere il termine per l’opposizione (Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2019, n. 20638)

Con l’ordinanza n. 20638 del 31 luglio 2019, la Suprema Corte si è pronunciata in ordine all’interpretazione da attribuire all’art. 97, comma 2, l. fall. (nel testo vigente al tempo della vicenda interessata, ossia così come sostituito nella sua formulazione originaria dall’art. 82, d.lgs. 5/2006), relativo alla comunicazione dell’esito della domanda e dell’avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, la quale, ai sensi della citata normativa, è data a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione. 

Conformandosi all’interpretazione manifestata implicitamente dal Tribunale di prime cure, i giudici della Corte di Cassazione hanno statuito che l’obbligo di eseguire una doppia comunicazione (telefax o PEC) secondo le indicazione del creditore non trova fondamento legislativo alcuno in materia: invero, la preferenza per il carattere alternativo e non cumulativo del dovere di informazione "si giustifica in base al principio generale di conservazione degli atti giuridici, che impone di preferire, tra due possibili interpretazioni, quella secondo cui l’atto sia valido, essendo conforme a legge, piuttosto che quella che ne comporterebbe l’illegittimità e la conseguente invalidità"; inoltre una doppia comunicazione costituirebbe un ingiustificato aggravio procedurale, per non parlare dell’incertezza su quale debba ritenersi il dies a quo ai fini della proposizione dell’opposizione al decreto che rende esecutivo lo stato passivo (in caso, d’invio non contestuale di telefax e posta elettronica certificata). 

Pertanto, posto che ai sensi dell’art. 99 l. fall. dalla data della comunicazione dell’esito della domanda e dell'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo decorre il termine di 30 giorni previsto per proporre impugnazione, e che tale termine deve ritenersi perentorio, l’invio della sola PEC (modalità di comunicazione scelta dal creditore) è idoneo a far conoscere legalmente l’esito della richiesta d’insinuazione al passivo fallimentare e, quindi, a far decorrere il termine per l’impugnazione dello stato passivo. 

24 luglio 2019

Alla Corte di Giustizia la normativa sugli impianti di produzione di energia (T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 luglio 2019, n. 9951)

Il Tribunale capitolino, con l’ordinanza dello scorso 24 luglio 2019, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea tre questioni pregiudiziali riguardanti la disciplina del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (European Union Emissions Trading Scheme – UE ETS). 

Il caso origina dal ricorso proposto da un’importante società casearia italiana, dopo che questa aveva deciso di cedere una centrale termica di produzione di calore e un impianto di cogenerazione di energia elettrica, che fino ad allora utilizzava per il fabbisogno del proprio stabilimento produttivo, a una società specializzata nel settore. 

A seguito della cessione, domandava al Comitato Nazionale per la Gestione della Direttiva 2003/87/Ce e per il Supporto nella Gestione delle Attività di Progetto del Protocollo di Kyoto la rideterminazione delle emissioni consentite, al fine di eliminare le fonti cedute, ma, inaspettatamente, riceva come risposta un netto diniego: il Comitato, infatti, riteneva che la società, nonostante il trasferimento del ramo d’azienda, avesse mantenuto un potere gestorio e di controllo delle emissioni del cogeneratore. 

La pronuncia ha il merito di ricostruire in modo puntuale la normativa relativa all’UE ETS, che costituisce il primo mercato mondiale della CO2, oltre che il più esteso. Tale sistema coinvolge le emissioni prodotte da oltre 11.000 impianti ad alto consumo di energia e dalle compagnie aeree che collegano i Paesi UE e opera secondo il principio della limitazione e dello scambio delle emissioni. In altre parole, viene fissato un tetto alla quantità totale di alcuni gas serra che possono essere emessi dagli impianti, soglia che si riduce nel tempo di modo che le emissioni totali diminuiscano. 

Entro questo limite, le imprese ricevono o acquistano quote di emissione che, se necessario, possono scambiare. Alla fine di ogni anno, le società devono restituire un numero di quote sufficiente a coprire le loro emissioni se non vogliono subire pesanti sanzioni. 

Il sistema è una delle pietre angolari su cui si fonda la politica dell’UE per contrastare i cambiamenti climatici e uno strumento essenziale per ridurre in maniera economicamente efficiente le emissioni di gas a effetto serra. 

17 luglio 2019

Il valore probatorio dell’sms (Cass. civ., Sez. I, 17 luglio 2019, n. 19155).

Chiunque spedisce quotidianamente molti sms con il suo cellulare. Con un sms a volte vengono anche conclusi contratti (spesso di valore economico limitato, ma talvolta anche più rilevanti). Ma qual è il valore probatorio che hanno questi messaggi di testo?

La Cassazione si è trovata a decidere su una controversia che i Giudici di merito avevano risolto proprio riconoscendo valore probatorio all’sms. La Suprema Corte è chiamata a definire più precisamente questo valore, anche alla luce del fatto che l’autore del messaggio l’aveva disconosciuto durante il primo grado del processo (per quanto solo in sede di comparsa conclusionale, ossia durante l’ultima fase del giudizio).

Secondo la Cassazione l’sms ha il valore che la legge riconosce alla "rappresentazione meccanica di fatti e di cose", comprese le "riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche" e "le registrazioni fonografiche": ossia, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Questo disconoscimento, che fa perdere all’sms la valenza probatoria, non è soggetto ai ristretti limiti e ai rigorosi requisiti formali del disconoscimento disciplinato dall’art. 214 c.p.c. (che riguarda le scritture private prodotte in giudizio); nondimeno, anche esso dev’essere chiaro, circostanziato ed esplicito.

A differenza della scrittura privata, che, una volta disconosciuta, non ha alcun valore se chi vuole servirsene in giudizio non viene avanzata una formale istanza di verificazione, l’sms disconosciuto può venire utilizzato dal giudice, qualora questi si convinca della conformità all’originale dell’sms. A tal fine il giudice può formare il suo convincimento sulla base di qualsiasi mezzo di prova (anche, se del caso, tramite delle semplici presunzioni).

9 luglio 2019

L’affidamento di una concessione demaniale marittima è soggetto soltanto ai principi generali in materia di contratti pubblici (Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2019, n. 4795)

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha chiarito che, nel caso di concessione in uso di immobile in area demaniale marittima, all’amministrazione spetta soltanto valutare se concedere o meno l’uso del bene all’unico richiedente, in relazione alla sua affidabilità come concessionario.

Si tratta, infatti, di un rapporto contrattuale attivo per la pubblica amministrazione, soggetto solo ai principi generali dettati in materia di contratti pubblici (ovverosia trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità). E ciò in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha ricondotto tali contratti alle locazioni di beni immobili, in ragione del fatto che il considerando 15 della direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione li esclude espressamente dall’ambito di applicabilità delle concessioni di servizi, salva l’applicazione dei summenzionati principi generali in materia di contratti pubblici.

Sicché, conclude il Consiglio di Stato, nelle procedure di affidamento di una concessione di beni demaniali può tutt’al più ammettersi l’applicazione di siffatti principi generali, ma non certo della analitica disciplina – concernente i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici – di cui all’art. 38, d.lgs. 163/2006 (cd. vecchio codice appalti), oggi trasfusa nell’art. 80, d.lgs. 50/2016 (cd. nuovo codice appalti).

3 luglio 2019

Institutio ex re certa e attribuzione dei beni indicati nella disposizione (Cass. civ., Sez. II, 3 luglio 2019, n. 17868)

Con la decisione in oggetto la Suprema Corte di cassazione è intervenuta al fine di precisare un tratto di particolare rilievo nell’ambito del diritto ereditario e, nella specie, in tema di istituzione di erede ex re certa.

A norma dell’art. 588 c.c. si ha istituzione di erede quando l’istituito, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata, sia chiamato nell’universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio ereditario, mentre si ha legato quando i beni vengono assegnati singolarmente in modo determinato: tuttavia, alla stregua del comma 2 dello stesso articolo, anche l’assegnazione di determinati beni (istituzione di erede ex re certa) o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, qualora risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio (considerandoli, cioè, nel loro rapporto con il tutto).

Ciò premesso, deve poi opportunamente evidenziarsi che la qualifica di erede universale nella scheda testamentaria, associata all’attribuzione di un singolo bene o di un complesso di beni, non giustifica di per sé pure l’attribuzione degli altri beni menzionati nel testamento e non attribuiti, occorrendo a tal fine che sia ricavabile dal complessivo contenuto del testamento una disposizione nell’universalità del patrimonio.

Nel caso in esame, la designazione di erede universale era congiunta ad un lascito che aveva per oggetto i soli beni mobili: quindi, in ipotesi, a una istituzione ex re certa, ai sensi dell’art. 588, comma 2, c.c. Ebbene, "l’institutio ex re certa non attribuisce all’istituito la qualità di unico erede. Essa, quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione. Questi, in assenza di altre disposizioni istitutive, si devolvono secondo le norme della successione legittima, ex art. 457, comma 2, c.c.".

Invero, il lascito di un bene determinato, se vale quale istituzione di erede, esprime una quota del patrimonio; laddove questa, singolarmente considerata o in concorso con altra quota, non copra l’intero, deve aprirsi la successione legittima, così come accade ove sia espressamente prevista la frazione numerica della quota in cui un soggetto è chiamato a succedere.

Ecco quindi che, in base alla ratio legis del comma 2 dell’art. 588 c.c., al fine di attribuire al lascito il carattere di disposizione a titolo universale, il fatto che tale qualità sia data espressamente dal testatore nel testamento non è necessario, né sufficiente. Infatti, se non risulti che il bene o il complesso di beni sono stati attribuiti come quota del patrimonio, la disposizione, ad onta del nome, non sarebbe a titolo universale, ma particolare.

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