3 maggio 2021

Sulla natura del contratto di assicurazione sulla vita (Cass. civ., Sez. III, 8 aprile 2021, n. 9380)

In tema di contratti di assicurazione concernenti infortuni invalidanti o mortali sono ben note le difficoltà che si pongono allorché si tratti di collocarli all’interno della dicotomia del nostro codice civile, il quale distingue i casi in cui l’Assicuratore si obbliga a indennizzare l’assicurato entro i limiti convenuti del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione per i danni, con causa indennitaria), e casi in cui l’Assicuratore si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita, con causa di risparmio). 

Il caso di specie verte sulla morte di un soggetto precipitato con l’elicottero su cui viaggiava come medico-passeggero durante una missione di soccorso. Nel merito, la controversia riguardava la richiesta di condanna della società di assicurazioni al pagamento dell’intero massimale previsto dalla polizza per rischio infortuni e morte stipulata dal vettore con la predetta società a favore e in beneficio di eventuali eredi. 

La Suprema Corte, chiamata a qualificare il contratto, si esprime nel senso che i contratti di assicurazione per infortuni “invalidanti e mortali” rivelano caratteristiche ambivalenti, riconducibili a quelle proprie di ciascuna delle categorie generali del “ramo danni” e del “ramo vita”. 

I Giudici evidenziano che, ai fini dell’individuazione della disciplina normativa del codice civile applicabile alle due tipologie di contratti assicurativi contro gli infortuni (morte o invalidità), la classificazione operata dal codice delle assicurazioni private all’art. 2, commi 2, 3 e 4 riveste carattere solo marginale, atteso che nel sistema di questo testo normativo la definizione dei rami assicurativi non fornisce criteri di qualificazione giuridica delle tipologie di contratti. 

La Corte di Cassazione sembra, poi, conformarsi al principio già affermato dalle stesse Sezioni Unite per cui, in caso di assicurazione sulla vita, l’indennità si cumula con il risarcimento, poiché si è di fronte a una forma di risparmio posta in essere dall’assicurato che sopporta l’onere dei premi. L’indennità, quindi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse differente dal tenere il danneggiato indenne dallo stesso danno (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12564). 

Alla luce di ciò, il Supremo Collegio afferma che l’assicuratore del “ramo vita”, con l’adempiere all’obbligazione derivante dalla polizza attribuendo la somma prevista al beneficiario, non soddisfa alcun credito risarcitorio vantato da quest’ultimo nei confronti del terzo responsabile del danno. Sicché la prestazione dell’assicuratore prescinde dall’esistenza e dall’entità del pregiudizio subito dal beneficiario, e viene meno la stessa possibilità di attuazione del meccanismo surrogatorio, non essendo l’assicuratore chiamato ad adempiere a causa dell’illecito, ma a causa dell’evento della morte dell’assicurato, e cioè della verificazione del rischio oggetto della polizza.

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