28 dicembre 2020
Il Consiglio di Stato si è di recente occupato di una gara d'appalto, dal valore complessivo di 1,5 miliardi di euro, suddivisa in cinque maxilotti, avente a oggetto l'affidamento di un “multiservizio tecnologico integrato” a favore di aziende sanitarie e ospedaliere collocate in sette diverse province.
All'aggiudicatario viene richiesto non solo di fornire energia e calore, ma anche di governare tutte le attività gestionali connesse e di realizzare interventi infrastrutturali finalizzati all'efficientamento energetico.
All'operatore economico spetta quindi il delicato compito di eseguire opere mirate a eliminare il maggior numero di fonti di spreco energetico; peraltro, il raggiungimento di tale obiettivo è talmente rilevante per la stazione appaltante, che essa ha previsto una progressiva riduzione del canone relativo ai servizi energetici, dopo i primi due anni dall'inizio della fornitura.
A ciò si aggiunge il fatto che il canone stesso è calcolato "a corpo" e non "a misura": in questo modo, l'impresa ha tutto l'interesse a sfruttare al massimo il primo biennio per rendere i presidi ospedalieri efficienti dal punto di vista energetico, onde massimizzare il profitto nel restante periodo contrattuale.
Per assicurarsi il raggiungimento di questi risultati la stazione appaltante ha suddiviso la gara in pochi lotti, dagli importi notevolissimi: così facendo, ha inteso far sì che solo le "grandi imprese" potessero presentare un'offerta.
Tale scelta consente altresì all'amministrazione di avere un interlocutore unico all'interno dell'ospedale, invece di tante piccole imprese che svolgono ciascuna un singolo servizio: il che costituisce un beneficio di non poco conto, considerato che le strutture sanitarie necessitano di una gestione integrata dei vari servizi e che è preferibile che gli attori coinvolti siano pochi e agiscano in modo sinergico, assicurando così il minor impatto possibile sull’attività ordinaria di cura.
Venendo alla controversia, essa è sorta dal ricorso di una piccola impresa, che, constatato di non poter presentare un'offerta nella gara in parola, ne ha impugnato la lex specialis, reputando insufficiente che il disciplinare incentivasse la partecipazione delle P.M.I. in qualità di mandanti di R.T.I., non richiedendo a queste il possesso, nemmeno in percentuali minime, dei requisiti di capacità economico-finanziaria.
Ebbene, il Consiglio di Stato, anche in questo caso particolarissimo, anzi, proprio in ragione delle peculiarità della fattispecie, ha ribadito il principio per cui l’art. 51 del codice dei contratti pubblici non impone “l’obbligo per la stazione appaltante di ripartire la gara in lotti modulandoli necessariamente in modo da garantire l’accesso delle PMI” e che, pertanto, le amministrazioni aggiudicatrici restano libere di non frazionare gli appalti (ovvero possono suddividerli in lotti dal valore ingentissimo): ciò è possibile, ovviamente, solo se tale decisione si basa su “di una congrua motivazione ed una ragionevole ed equilibrata ponderazione degli interessi in gioco”.
Pertanto, la scelta dell'amministrazione di aggregare nella gara un numero ridotto di lotti di importo considerevole, a scapito delle P.M.I., non può dirsi in automatico irragionevole o contrastante con il principio di proporzionalità: infatti, se la P.A. ha interesse ad interfacciarsi con un interlocutore unico, e ritiene che soltanto un’impresa o un R.T.I. di grandi dimensioni siano in grado di garantire il corretto svolgimento di un servizio, può legittimamente perseguire tale finalità, benché finisca per limitare l'accesso alle P.M.I.





