25 aprile 2020

La risoluzione dei contratti a causa del Covid-19  

Le misure di contenimento del nuovo Coronavirus hanno inciso in modo particolare sulla libertà della circolazione. La limitazione di tale libertà ha comportato l’inutilizzabilità di diverse prestazioni contrattuali e, di conseguenza, la necessità di regolare la sorte dei corrispondenti contratti. A tal fine, il legislatore, anziché affidarsi all’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, ha dettato precise disposizioni, tra cui l’art. 28 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9, e l’art. 88 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. 
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24 aprile 2020

La responsabilità sanitaria ai tempi del Coronavirus

La diffusione del Covid-19 e la situazione emergenziale che ne deriva invitano a una riflessione sul tema della responsabilità sanitaria. In particolare, occorre chiedersi fin da ora se l’ingente sforzo richiesto a medici, a personale e strutture sanitarie influirà sul quantum di responsabilità da loro esigibile.  

Già da tempo, anche per effetto di quanto innovato in materia dalla cd. “Legge Gelli-Bianco” (l.  24/2017) aumentano i seguaci di quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui in materia di malpractice sanitaria la logica dell’obbligazione di risultato sarebbe da abbandonare a favore di quella di mezzi. In più occasioni la Suprema Corte ha avuto modi di affermare che “nelle obbligazioni di diligenza professionale, la prestazione oggetto dell’obbligazione non è la guarigione dalla malattia o la vittoria della causa, ma il perseguimento delle leges artis nella cura dell’interesse del creditore” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28891 e n. 28892). 

Tale principio, affermato nelle note sentenze di San Martino, risulta, ora più che mai, attuale e di crescente interesse: la sua incidenza sarà infatti determinante nella valutazione della colpa professionale di medici e professionisti della sanità, oggi chiamati a fronteggiare un’emergenza epidemiologica che non ha precedenti nel secondo dopoguerra.  

Vale la pena, allora, concentrare l’attenzione su una disposizione di centrale importanza nel sistema del codice civile, l’art. 2236 c.c., a mente del quale, “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”. La norma è stata di recente richiamata dalla Cassazione penale, chiamata a giudicare dell’operato di un medico, che prestava servizio presso un’ambulanza, il quale aveva omesso di effettuare la toilette del cavo orale prima di praticare un’intubazione orotracheale a un paziente che si trovava in stato di coma per assunzione di psicofarmaci e alcool, omissione che cagionava la morte dell’assistito per asfissia da occlusione della via respiratoria (cfr. Cass. pen, Sez. IV, 10 giugno 2014 n. 24528). Nonostante l’evidente errore, la decisione della Suprema Corte accoglieva le ragioni del medico, motivando proprio sulla base del disposto dell’art. 2236 c.c. 

Nella pronuncia il Collegio ha infatti evidenziato che molteplici sono le circostanze che possono giustificare una valutazione benevola del comportamento del sanitario: la situazione in cui egli si trova ad operare, le difficoltà tecniche del caso specifico, nonché (aspetto mai prima d’ora approfondito) la condizione di emergenza nella quale il medico si trovi ad operare, che rende complicato anche ciò che normalmente è elementare.  

Aspetto che sicuramente dovrà essere preso in considerazione da chi eventualmente esaminerà l’operato dei professionisti che in questi mesi hanno prestato la propria opera in ambito sanitario. 

19 aprile 2020

Covid-19 e proroga della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi  

Il decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, al Capo V “Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali”, dispone, tra le altre cose, una proroga - ulteriore rispetto a quella già prevista dal D.L. n. 18/2020 - dei termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare, nonché dei termini nei procedimenti amministrativi e con riguardo all’efficacia degli atti amministrativi in scadenza.

15 aprile 2020

Gli acquisti delle piattaforme e-learning e degli altri strumenti digitali da parte degli istituti scolastici

È noto che tra le misure di contenimento del COVID-19 imposte dal Governo vi è stata anche la chiusura degli istituti scolastici e la conseguente sospensione delle lezioni. 

Queste sono state sostituite dalla cosiddetta didattica a distanza, ossia lezioni da remoto, docenti e studenti ciascuno a casa propria. Il successo di questo progetto è direttamente proporzionale al digital divide, ossia al divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie e chi ne è escluso, per motivi economici, per carenze infrastrutturali, per provenienza geografica… 

Per far fronte a tale situazione, il Ministero dell’Istruzione ha dapprima predisposto una pagina web dove i produttori di hardware e software potevano manifestare la disponibilità a rendere gratuitamente accessibili, a studenti e insegnanti, i loro prodotti. 

Si era così giunti alla conclusione di alcuni protocolli d’intesa che tuttavia non sono stati sufficienti a rispondere alle esigenze del sistema. 

In ragione di ciò, l’esecutivo, con l’art. 120 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “decreto cura Italia”), ha disposto lo stanziamento di altri 85 milioni di euro al fondo per l’ammodernamento dell’apparato scolastico, di cui all’art. 1, comma 62, l. 13 luglio 2015, n. 107. 

La prima parte del finanziamento, nella misura di 10 milioni, verrà impiegata per consentire alle scuole di dotarsi immediatamente di piattaforme di e-learning e degli altri strumenti digitali necessari per l’apprendimento a distanza. 

La dotazione più sostanziosa, ammontante a 70 milioni, dovrà essere impiegata per consentire l’accesso alle attività d’insegnamento digitale anche da parte degli studenti meno abbienti. 

A tal fine gli istituti potranno acquistare i dispositivi necessari e munirli di apposito accesso alla rete internet: le apparecchiature saranno poi concesse in comodato d’uso a tutti coloro che ne avranno diritto. 

Infine, il legislatore ha stabilito che i restanti 5 milioni vengano destinati alla formazione del personale sulle metodologie e le tecniche di didattica a distanza. 

L’intervento normativo è ovviamente finalizzato alla rapida ripresa delle attività d’insegnamento, laddove siano ancora sospese, oppure al loro miglioramento, qualora non siano già garantite per tutti gli studenti: si spiega così il comma terzo dell’art. 120, con cui si è previsto che l’acquisto delle piattaforme informatiche, degli strumenti digitali e dei relativi contratti per l’accesso alla rete possa avvenire anche in deroga alle disposizioni del c.d. codice degli appalti (d.l. 18 aprile 2016, n. 50). 

Tuttavia, conditio sine qua non per derogare a quest’ultima normativa è che non sia possibile ricorrere agli accordi quadro e al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui ai commi 449 e 450, dell’art. 1, l. 27 dicembre 2006, n. 296. 

Una deroga sì di non poca portata, ma certamente giustificata dalla preminente esigenza di garantire nel più breve tempo possibile che tutti gli studenti possano seguire le lezioni dalle loro case e che il loro diritto allo studio non sia compresso sine die.  

9 aprile 2020

L’ammissibilità dell’avvalimento in assenza dei requisiti ex art. 53, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 (Cons. Stato, Sez. V, 9 aprile 2020, ordinanza n. 2331) 

Con l’ordinanza n. 2331 del 9 aprile 2020, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria, cui spetta il compito di risolvere contrasti giurisprudenziali insorti tra pronunce emesse dallo stesso giudice amministrativo, una questione relativa alla possibilità di ricorrere all’avvalimento, per supplire alla carenza di requisiti speciali del progettista incaricato e indicato ai sensi dell’art. 53, comma 3, d.lgs. 163/2006, nel caso in cui il contratto di appalto abbia per oggetto anche la progettazione. 

Sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha da sempre avuto posizioni ambivalenti. 

Secondo l’orientamento meno restrittivo potrebbero beneficiare dell’istituto dell’avvalimento le imprese concorrenti e tutti gli operatori economici, i quali potrebbero dimostrare a qualsiasi titolo il possesso dei loro requisiti: in altre parole, sarebbe ammissibile il cosiddetto “avvalimento a cascata”, per cui l’operatore economico di cui si avvale il concorrente potrebbe a sua volta avvalersi di un altro soggetto per comprovare il possesso dei requisiti richiesti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4929). 

Di diverso avviso un’altra parte della giurisprudenza, per cui la possibilità di ricorrere all’avvalimento deve essere consentita esclusivamente all’impresa concorrente (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2014, n. 1072). 

Nel caso di specie accadeva che due società partecipavano alla gara in forma di raggruppamento temporaneo. 

Entrambe, non possedendo i requisiti per le prestazioni di progettazione e decidevano quindi di avvalersi di un progettista esterno, un ingegnere non facente parte del raggruppamento. 

Tuttavia, anche quest’ultimo si mostrava privo dei requisiti di partecipazione alla gara e, per supplire alla carenza, decideva di ricorrere all’avvalimento, stipulando un contratto con un soggetto esterno. 

Per il Collegio l’avvalimento ‘a cascata’ non sarebbe permesso, “giacché elide quel necessario rapporto diretto tra ausiliaria e ausiliata, così allungando e indebolendo la catena giuridica che lega i vari soggetti, con riflessi effetti evidenti in punto di responsabilità solidale, per il soggetto ausiliato riguardo al soggetto ausiliario munito in via diretta dei requisiti da concedere”. 

Al contempo, però, per la giurisprudenza della CGUE l’avvalimento è un istituto a cui possono ricorrere tutti gli operatori economici, e non i soli concorrenti. 

Questa posizione ha dunque indotto il Consiglio di Stato a rimettere alla Plenaria la questione, cui ora spetterà il compito di dirimere il contrasto giurisprudenziale. 

9 aprile 2020

Gli obblighi dichiarativi gravanti sugli operatori economici: l’imputazione della falsità dichiarativa (Cons. Stato, Sez. V, 9 aprile 2020, ordinanza n. 2332)

Con l’ordinanza n. 2332 del 9 aprile 2020 viene deferita all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione relativa alla perimetrazione e agli effetti degli obblighi dichiarativi gravanti sugli operatori economici in sede di partecipazione alla procedura d’appalto. In particolare, viene affrontato il tema dei presupposti per l’imputazione della falsità dichiarativa, ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettere c) e f-bis), d.lgs. 50/2016, che prevedono l’esclusione dell’operatore economico il quale abbia commesso gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità e professionalità. 

Nel caso di specie la stazione appaltante decideva di annullare la delibera di aggiudicazione ed escludere l’aggiudicataria dalla procedura d’appalto, reputando che l’impresa risultata vincitrice avesse reso una dichiarazione falsa. Risultava che il consorzio primo in graduatoria avesse indicato, ai fini del raggiungimento del requisito del fatturato, anche quello realizzato da una società, che, dieci giorni prima della data della dichiarazione, non aveva rinnovato l’attestazione SOA, il cui possesso era condizione per essere parte del consorzio, a mente del suo statuto: con il che l’ausiliario, che aveva avuto contezza della perdita dell’attestazione della propria consorziata già in data antecedente a quella di sottoscrizione della dichiarazione di possesso dei requisiti, avrebbe reso una dichiarazione falsa. 

Sulla questione è dato registrare un non sopito contrasto. Secondo un orientamento sostanzialistico occorrerebbe perimetrare in modo puntuale la portata e i limiti degli obblighi informativi imposti agli operatori economici: infatti, un generalizzato obbligo dichiarativo, senza l’individuazione di un generale limite di operatività, “potrebbe rilevarsi eccessivamente oneroso per gli operatori economici, imponendo loro di ripercorrere a beneficio della stazione appaltante vicende professionali ampiamente datate o, comunque, del tutto insignificanti nel contesto della vita professionale dell’impresa” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 luglio 2019, n. 5171). Per contro, un orientamento formalistico ha osservato che agli operatori economici è imposto di “portare a conoscenza della stazione appaltante tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche non costituenti cause tipiche di esclusione” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 2018, n. 3592). 

Secondo il Collegio, poi, nella fattispecie di recente esaminata, sarebbe necessario distinguere fra l’omissione, la reticenza e l’incompletezza delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, e, per contro, la falsità delle dichiarazioni. 

La distinzione rileva in quanto l’omissione (e la reticenza) dichiarativa si appalesano per definizione insuscettibili di legittimare l’automatica esclusione dalla gara, a differenza della falsità e della manipolazione fuorviante, di per sé dimostrative di ‘pregiudiziale inaffidabilità’: dovendo sempre e comunque rimettersi all’apprezzamento della stazione appaltante, ai fini della formulazione di prognosi in concreto sfavorevole sull’affidabilità del concorrente.  

Ne consegue che solo la dichiarazione falsa è accertabile anche in sede giudiziale, mentre l’esistenza di una dichiarazione mancante non potrebbe essere rimessa all’organo giurisdizionale, ma andrebbe effettuata dalla stazione appaltante.  

Bisogna dunque comprendere se, nel caso di specie, la dichiarazione resa dal Consorzio debba configurarsi come mendace, oppure sia più correttamente qualificabile in termini di omissione dichiarativa: omissione per la quale l’alternativa fra l’approccio formalistico e l’approccio sostanzialistico sarebbe decisiva. 

Sarà ora compito dell’Adunanza Plenaria dirimere il contrasto giurisprudenziale.

9 aprile 2020

Covid-19 e procedure di appalto pubbliche 

In una prospettiva di maggior contenimento dell’epidemia da Covid-19, il Governo ha emanato il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”: tra le varie disposizioni contenute nella legge, si vuole richiamare l’attenzione sulla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi (art. 103) e sul tema dell’inadempimento contrattuale del debitore (art. 91).
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4 aprile 2020

L’approvazione del bilancio di esercizio durante l’emergenza Coronavirus

Le misure previste dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18, approvate per fronteggiare gli effetti della pandemia globale causata dal nuovo Coronavirus, si riverberano anche sullo svolgimento delle assemblee societarie: il primo comma dell’art. 106 dispone infatti che le adunanze corporative delle società di capitali e delle società cooperative convocate entro il 31 luglio 2020 – ovvero entro l’ulteriore data definita in caso di proroga dell’emergenza sanitaria –  possano svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione “che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto”, e ciò anche in deroga alle disposizioni statutarie vigenti. 

Tale intervento recepisce le soluzioni interpretative fornite dal Consiglio notarile di Milano e riassunte nella massima n. 187 dell’11 marzo 2020, la quale, sulla scorta del precedente orientamento societario H.B.39 del Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, aveva precisato che l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – solo, però, ove consentito dallo statuto ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina – “può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l’accertamento di coloro che intervengono di persona ”. 

La disposizione in commento assume primario rilievo in un periodo in cui le assemblee devono essere convocate per provvedere all’approvazione del bilancio, il cui termine, stabilito dall’art. 2364 c.c. in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, è stato prorogato a 180 giorni dallo stesso art. 106 del 'decreto cura Italia': quest'ultimo permette infatti di derogare allo statuto non solo consentendo di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ma anche ammettendo l’espressione dei voti in via elettronica. In assenza di una tale deroga l’espressione del voto in via elettronica sarebbe stata consentita solo in presenza di un’apposita previsione dell’atto costitutivo.   

Non a caso la giurisprudenza di merito che si era confrontata con il disposto dell’art. 2370 c.c. aveva confermato la legittimità della delibera assunta con voto elettronico solo in ipotesi marginali, ad esempio nel caso in cui l’assemblea si era svolta tra consorziati presenti, che hanno espresso il proprio voto per il tramite di telecomando”, ammettendo ciò unicamente perché “l’assemblea non [poteva dirsi] svolta mediante mezzi di telecomunicazione” (cfr. Tribunale di Milano, Sez. VIII, ord. 9 febbraio 2012). 

Dunque, un intervento legislativo quanto mai opportuno, frutto di un percorso già intrapreso ma che non si era ancora compiuto, destinato a cambiare anche per il futuro le modalità in cui si svolgeranno le assemblee societarie.   

1 aprile 2020

Data protection e contact tracing: fino a che punto è ammesso?

Nel panorama internazionale, uno degli esempi più virtuosi di lotta all’epidemia da Covid-19 è quello offerto dalla Corea del Sud, il secondo paese più colpito dal virus in Asia dopo la Cina: fra le procedure adottate dallo Stato, la più incisiva è senza dubbio quella rappresentata dal cosiddetto contact tracing, ossia la possibilità di ricostruire la catena dei contatti a partire da un caso diagnosticato. 

In questo modo la Corea del Sud ha elaborato un avanzato sistema di intercettazione ed individuazione dei soggetti contagiati basato sui loro spostamenti quotidiani.  

La strategia messa in atto dallo Stato coreano – seppur con non lievi differenze – è stata emulata anche nel nostro paese: in specie, la Regione Lombardia ha utilizzato le celle telefoniche dei propri abitanti per il tracciamento dei loro movimenti sul suolo regionale, nonché delle relative modalità. 

Ma sino a che punto può essere sacrificato il nostro personale diritto alla privacy in forza della salvaguardia della salus publica? Ebbene, secondo il Garante per la protezione dei dati personali (cfr. Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di COVID-19, adottata il 19 marzo 2020), l’emergenza nella quale versiamo “è una condizione giuridica che può legittimare limitazioni delle libertà, a condizione che tali limitazioni siano proporzionate e confinate al periodo di emergenza”. 

Posto che, il Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection Regulation) consente alle autorità competenti di trattare dati personali nel contesto di un’epidemia (conformemente al diritto nazionale e alle condizioni ivi stabilite) qualora il trattamento sia necessario per motivi di interesse pubblico rilevante per la salus publica (cfr. artt. 6 e 9 GDPR; cfr. considerando n. 46 GDPR), vale la pena allora di domandarsi con quali modalità i governi degli Stati membri possano raccogliere ed utilizzare i dati personali relativi ai telefoni cellulare dei propri cittadini. 

Secondo quanto affermato dall’Autorità Garante (cfr. Dichiarazione sul trattamento dei dati personali, cit.), la possibilità di geolocalizzare le persone allo scopo di limitare la diffusione del virus è lecita se i dati relativi all’ubicazione sono resi in forma anonima o con il consenso dei singoli. Tuttavia, quando non è possibile elaborare solo dati anonimi, la direttiva e-privacy (cfr. art. 15) consente comunque agli Stati membri di introdurre misure legislative per salvaguardare la sicurezza pubblica, seppur con l’obbligo di predisporre garanzie adeguate e proporzionali. 

Tornando al caso che ci occupa, la Regione Lombardia ha affermato che il trattamento cui ha dato seguito è stato reso in forma anonima con finalità meramente statistiche e la sua applicazione è avvenuta in modo controllato e sul territorio regionale, unicamente in funzione della tutela della salubrità pubblica nell’arco temporale di diffusione del virus: pertanto, un tale trattamento dei dati personali risulta essere legittimo.    

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