25 settembre 2020
L’art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 prevede, tra gli obblighi dei soggetti abilitati a prestare servizi e attività di investimento, che l’intermediario tenga un comportamento diligente, corretto e trasparente, fornendo ai clienti tutte le necessarie informazioni per operare, in modo che questi siano sempre adeguatamente informati.
Tale previsione trova conferma e specificazione nell’art. 28 reg. Consob n. 11522 del 1998, che impone agli intermediari autorizzati di effettuare o consigliare operazioni soltanto dopo aver fornito all’investitore le informazioni sulla natura e rischi dell’operazione.
Il d.lgs. 58/1998 prevede, inoltre, a favore dell’investitore-cliente un’inversione dell’onere della prova, in quanto spetta all’intermediario dimostrare di aver adempiuto con diligenza all’obbligo di informazione.
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno risolto la questione relativa alla corretta informazione anche nei confronti dell’investitore “esperto”.
Un’investitrice aveva proposto una domanda di nullità o comunque di annullamento di un contratto di negoziazione stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
La ricorrente sosteneva che l’inadempimento dell’istituto di credito agli obblighi informativi non poteva essere considerato irrilevante soltanto perché ella aveva effettuato, in passato, degli investimenti ad alto rischio.
Il Collegio ha statuito che gli obblighi informativi dell’intermediario, contenuti nel d.lgs. 58 del 1998 e regolamento Consob n. 11522 del 1998, non vengono meno quand’anche l’investitore abbia precedentemente effettuato degli investimenti a rischio elevato.
Per di più, il nesso di causalità fra la mancata o inadeguata informazione resa dall’intermediario e l’evento di danno, ossia l’effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell’investitore, deve essere presunto, né la prova contraria può derivare semplicemente dal fatto che il cliente abbia già in precedenza posto in essere operazioni rischiose.





