Come già sappiamo, la pandemia da Covid-19 ha generato una situazione emergenziale tale per cui il Governo si è visto costretto ad adottare una serie di misure regolamentari particolarmente stringenti: detta attività normativa di contenimento del virus ha come fine ultimo quello della tutela del diritto fondamentale del cittadino alla salute pubblica. Vale la pena allora comprendere quali sono le ripercussioni che gli stessi provvedimenti restrittivi possono avere sulla disciplina della protezione dei dati personali, altro diritto fondamentale dell’individuo.
La normativa che disciplina la materia della tutela dei diritti dei singoli e delle libertà fondamentali di ciascuno attinenti al trattamento dei dati personali è contenuta nel Regolamento (UE) 679/2016, meglio noto con il nome di General Data Protection Regulation: a mente dell’art. 5 GDPR, i caratteri essenziali della nozione di privacy sono da individuarsi nella liceità, nella correttezza, nella trasparenza, nella proporzionalità, nella coerenza, nella necessarietà, nella riservatezza e nella responsabilizzazione dell’azione amministrativa.
Ebbene non v’è dubbio che tali principi, garantendo un livello di protezione del dato personale valido erga omnes, debbono essere sempre applicati, anche nell’attuale stato emergenziale generato dalla pandemia da Coronavirus.
Tuttavia, in momenti eccezionali di particolare gravità possono intervenire alcune limitazioni del diritto dell’individuo alla privacy e alle correlate libertà: ciò, però, purché tali restrizioni trovino riscontro nel bilanciamento con un altro diritto fondamentale individuale e di interesse collettivo, ossia – nel caso di specie –quello alla salute.
A tale riguardo, il GDPR dispone che, in presenza di talune fattispecie uniformate, è legittimo il trattamento di alcuni dati sensibili, tra cui i dati relativi allo stato di salute del singolo. Infatti, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. i) della normativa in commento è stabilito che il trattamento dei dati personali non è vietato se tale “trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto professionale”.
Ciò dimostra che i diritti fondamentali, quale quello alla protezione dei dati personali, non sono assoluti e possono essere soggetti ad alcune limitazioni solo laddove quest’ultime “siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui” (cfr. art. 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea): a tale riguardo, si fa presente che la tutela della salute pubblica è certamente uno degli “interessi riconosciuti dall’Unione” (cfr. art. 35 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea).
Nel caso che ci occupa, nel bilanciamento fra il diritto fondamentale alla privacy e quello alla salute, quest’ultimo risulta preminente: di conseguenza, più che legittima è l’adozione da parte delle autorità dei singoli ordinamenti di misure atte a consentire il trattamento dei dati; il tutto a condizione che tali misure producano effetto esclusivamente nei limiti in cui ciò sia idoneo a tutelare la salute pubblica.
26 marzo 2020
La situazione sanitaria emergenziale sta avendo un enorme impatto per le imprese italiane, costrette a sospendere le loro attività commerciali e produttive per effetto delle disposizioni di rango primario e secondario via via emanate dall’esecutivo.
Tra i vari settori profondamente incisi dalle misure resesi necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, vi è anche quello edile.
Il recentissimo d.P.C.M. del 22 marzo 2020 ha, peraltro, imposto anche per i cantieri pubblici, fino ad allora rimasti operativi, la sospensione di tutti i lavori (prevedendo comunque importanti deroghe connesse ad alcuni settori strategici per l’economia nazionale).
Al sorgere dell’emergenza la via più cautelativa della cessazione momentanea delle attività di costruzione era stata imposta solo per gli appalti privati, mentre i lavori pubblici erano rimasti soggetti all’ordinaria disciplina in materia di sospensione per casi eccezionali recata dall’art. 107 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
Tale disposizione prevede che il compimento delle opere possa essere sospeso in tre diversi casi.
Anzitutto, quando vi siano delle 'circostanze speciali' – come, non si vedono ragioni per dubitarvi, è da considerare l’attuale emergenza epidemiologica – che ne impediscono la continuazione: riscontrata tale evenienza, spetta al direttore dei lavori disporre l’interruzione delle opere in corso compilando un apposito verbale, da inoltrare, entro cinque giorni, al responsabile unico del procedimento dell’amministrazione appaltante; in tale documento devono essere esposte le ragioni che giustificano il blocco, le cautele poste per evitare l’aggravio dei costi di prosecuzione e l’elenco delle opere realizzate e ancora da compiere.
Nel secondo caso il legislatore ha riservato al R.U.P. la facoltà di operare la sospensione per ragioni di necessità o pubblico interesse, da disporre con atto motivato dell’amministrazione competente. In tale ipotesi, l’esecutore potrà chiedere la risoluzione del contratto, senza indennità, ma solo se il blocco perduri per più di un quarto del tempo stimato per la conclusione dei lavori ovvero se la chiusura superi i sei mesi.
Vi è infine una terza fattispecie che il codice contempla: se successivamente alla consegna dei lavori sopravvengono cause imprevedibili o di forza maggiore tali da impedire anche solo parzialmente l’avanzamento dei lavori, l’esecutore è tenuto a procedere solo per quanto sia ancora possibile, mentre si deve provvedere alla sospensione dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Come anticipato, il già citato d.P.C.M. del 22 marzo 2020 e il successivo Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, hanno disposto la sospensione di tutte le attività produttive (così all’art. 1, lett. a]).
Vi sono però delle importanti eccezioni: in primo luogo, l’allegato 1 al d.P.C.M. del 22 marzo 2020 (poi modificato dal d.M. citato), che riporta l’elenco di tutte le attività non soggette all’obbligo di sospensione, include gli interventi legati all’ingegneria civile.
Nel novero di quest’ultima categoria rientrano non solo un gran numero di operazioni edilizie, quali la costruzione di strade, autostrade, linee ferroviarie, metropolitane, ponti e gallerie, ma anche altri lavori come l’installazione di impianti di illuminazione stradale e di dispositivi elettrici di segnalazione.
È stata poi esclusa anche la sospensione delle attività di “installazione di impianti elettrici, idraulici” e l’esecuzione di “altri lavori di costruzioni e installazioni” connessi.
Dunque, allo stato, è permessa la prosecuzione di molteplici attività, tra le quali, a mero titolo esemplificativo, il cablaggio per le telecomunicazioni, l’installazione dei sistemi di riscaldamento e di quelli antincendio, la riparazione e la manutenzione di ascensori e scale mobili.
Infine, la lettera h) del d.P.C.M. del 22 marzo 2020 prevede che “sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive”.
In conclusione, per comprendere se l’esecuzione di un’opera edilizia sia sospesa o no si dovrà attentamente verificare che l’intervento da realizzare sia ricollegato a una delle categorie suddette o che all’impresa che svolge i lavori sia stato attribuito un codice ATECO compreso tra quelli elencati nell’Allegato 1 su richiamato.
21 marzo 2020
Una società e un mercato globalizzati, quali quelli in cui viviamo oggi, impongono a imprenditori e consumatori un’approfondita conoscenza della materia economico-giuridica anche sul fronte della stesura dei contratti: un esempio evidente è quello dello stallo provocato dalla diffusione del Coronavirus, la quale ha imposto una maggiore attenzione degli operatori sulla clausola di 'forza maggiore'.
L’epidemia (ora pandemia) da Covid-19, in quanto fenomeno imprevedibile e sopravvenuto, può senza dubbio rientrare nella categoria giuridica della 'forza maggiore'. Quest’ultima è definita nel diritto italiano come quell’evento inatteso e inevitabile al quale non è possibile resistere, la cosiddetta vis maior cui resisti non potest, talmente invincibile che consente eccezionalmente a una parte di liberarsi dalla prestazione cui è tenuta e dalla relativa responsabilità.
Vale allora la pena allora domandarsi in che modo tale clausola influisca sulle prestazioni cui sono tenute le parti contrattuali.
La disciplina del contratto a prestazioni corrispettive contiene una disposizione ad hoc che si occupa del caso di nostro interesse: è l’art. 1467 c.c., che stabilisce che “nei contratti a esecuzione continuata o periodica, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che è tenuta alla prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’art. 1458 c.c.”.
Ma quando può dirsi che l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione sia idonea a determinare la risoluzione del contratto? Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, ciò accade quanto contemporaneamente si verificano queste due circostanze: dal punto di vista oggettivo, quando tra le reciproche prestazioni intervenga uno squilibrio non prevedibile al momento della conclusione del contratto; dal punto di vista soggettivo, quando l’eccessiva onerosità sopravvenuta sia riconducibile a eventi straordinari e imprevedibili, che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale.
Alla luce di ciò, non può che concludersi che la crisi generata dal Coronavirus abbia i caratteri della eccezionalità e, per i contratti antecedenti alla pandemia, anche della imprevedibilità: con la conseguenza che, nel momento in cui l’adempimento della prestazione divenisse eccessivamente oneroso a causa delle recenti restrizioni imposte dai governi nazionali ovvero proprio in ragione del morbo in sé, la parte che vi è tenuta potrà invocare l’esimente della forza maggiore.
Venendo al panorama internazionale, si riscontra che la forza maggiore è riconosciuta, in analogia a quanto avviene nel nostro ordinamento, come l’impedimento esterno al controllo di una delle parti contrattuali, non prevedibile al momento della conclusione dell’accordo negoziale (cfr. art. 79, Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci del 1980; cfr. art. 7.1.7., UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts del 2016); diversamente avviene, invece, nei Paesi di common law, dove il medesimo istituto ha efficacia ben diversa.
Tale circostanza influenza non poco le consuetudini in base alle quali vengono redatti i contratti internazionali, nei quali di frequente le specifiche clausole di forza maggiore impongono alla parte interessata di dare tempestiva comunicazione all’altra parte dell’evento che l’ha generata, fornendone al contempo adeguata prova.
Ciò vuol dire che, fintantoché l’interessato non rappresenta alla controparte la sopravvenienza di una causa di forza maggiore, non può dirsi esonerato dagli obblighi assunti e, pertanto, finirà per rispondere dei danni che il ritardo avrà eventualmente determinato.
La sopravvenienza di un evento impeditivo dovrà quindi essere oggetto di una notificazione tempestiva e opportunamente motivata.
A seconda poi del tipo contrattuale, gli effetti dell’applicazione della clausola in parola possono essere diversi: ad esempio, nei contratti a esecuzione continuata o periodica (quale è il contratto di fornitura) viene spesso previsto – diversamente da quanto accade nell’ordinamento italiano – il rimedio della sospensione invece che quello della risoluzione: e ciò al fine di meglio rispondere agli interessi delle parti, che, in questo genere di relazioni commerciali, preferiscono di gran lunga conservare il rapporto contrattuale che sciogliersi da esso.
10 marzo 2020
La diffusione del Covid–19, oltre a costituire una grave emergenza internazionale di salute pubblica, riflette le sue conseguenze su tutti i settori del nostro tessuto socio-economico: anzitutto su quello turistico.
Alla luce del recente intervento governativo – d.P.C.M. 9 marzo 2020 –, dovrà essere annullato qualsiasi viaggio medio tempore programmato, almeno fino al 3 aprile 2020: gli spostamenti, infatti, potranno avvenire solo “se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, da attestare mediante autodichiarazione”.
In siffatto contesto, è indubbio che chi abbia programmato le proprie vacanze mediante l’acquisto di un cd. 'pacchetto turistico' – definito, a norma dell’art. 33 del Codice del Turismo, “la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza” – versi, suo malgrado, in una situazione di incertezza.
A fronte dell’impossibilità di godere del pacchetto turistico acquistato, il recesso del viaggiatore dev’essere ammesso, per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica, in virtù dell’ art. 41 comma 4, del Codice del Turismo, il quale prescrive che qualora si verifichino “circostanze inevitabili, che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione”, il viaggiatore ha “il diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”.
Inoltre, anche qualora – terminata l’emergenza sanitaria nel nostro paese – sia nuovamente possibile usufruire dei servizi turistici acquistati, parimenti il consumatore potrà pretendere la risoluzione del contratto in ragione del persistere dell’epidemia nel luogo di destinazione: e ciò non in quanto la prestazione sia divenuta materialmente impossibile a norma dell’art. 1463 c.c., quanto piuttosto a cagione della “sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione”, stante la non disponibilità del turista a godere del pacchetto turistico anche a rischio della contrazione del morbo.
Sul punto, la Cassazione affermava un simile principio con una sentenza che, in forte analogia con la situazione attuale, rilevava il venir meno dello 'scopo turistico' perseguito dal turista-consumatore a causa dell’infuriare di un’epidemia di dengue emorragica nel luogo di destinazione.
Secondo la Suprema Corte, “essendo la prestazione de qua divenuta inidonea a soddisfare l’interesse creditorio, l’estinzione dello stipulato contratto in argomento per irrealizzabilità della causa concreta comporta l’esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 24 luglio 2007, n. 16315).
5 marzo 2020
Nell’ordinanza in commento la Corte di cassazione è tornata a esprimersi sulla corretta configurazione dell’assegnazione di beni determinati nel testamento come successione a titolo universale, ovvero come legato.
Nella fattispecie il beneficiario di una disposizione testamentaria conveniva in giudizio la controparte al fine di accertare la sua qualità di erede universale, sostenendo che il tenore delle disposizioni di ultima volontà della de cuius deponesse per la sua istituzione quale erede ex re certa.
La defunta aveva individuato con testamento una serie di legatari e aveva devoluto all’originario attore il 50% della proprietà di un immobile, la piena proprietà di tutti i beni mobili e il diritto di abitazione della casa nella quale viveva l’attore stesso.
Il Giudice in primo grado accoglieva la domanda attorea, ritenendo applicabile al caso di specie l’art. 588 c.c., a mente del quale “le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore”; la decisione veniva poi confermata dalla Corte d’appello.
Il soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione. In questa sede la Suprema Corte, premettendo che l’apprezzamento del giudice di merito volto ad accertare l’effettiva volontà del testatore, in conformità all’art. 1362 c.c., non è censurabile nel giudizio di legittimità se congruamente motivato, stabiliva che “l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni”.
In applicazione di questo principio, il ricorso veniva rigettato e, per l’effetto, veniva confermata la qualità di erede in capo alla parte attrice.





