21 marzo 2021
Tra i mezzi per segnalare il merito creditizio di un privato, il nostro ordinamento conosce da diversi lustri la segnalazione in Centrale dei rischi, ossia in una banca dati gestita dalla Banca d’Italia, è regolata sin dagli anni Sessanta.
Come ben noto, l’avvenuta segnalazione di un debitore dà luogo a un pregiudizio profondo nei suoi confronti: per questa ragione è assai importante comprendere quando sia consentito agli intermediari procedere a tale segnalazione.
La Suprema Corte, nel caso in esame, si è chiesta se il debitore che non abbia adempiuto un’obbligazione in virtù di un’eccezione di nullità del contratto sollevata in buona fede e non manifestamente infondata debba essere considerato inadempiente anche ai fini di tale segnalazione.
Nel rispondere a tale delicato interrogativo, la Cassazione ha ricordato che l’indicazione nella Centrale dei rischi richiede che l’intermediario non abbia semplicemente accertato un’inadempienza del suo debitore, ma piuttosto “una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza". Di conseguenza, il debitore che non adempia in forza di un’eccezione di nullità non all’apparenza infondata ed elevata in buona fede non può essere oggetto di segnalazione: sicché, se essa sia comunque avvenuta, egli ha diritto a essere risarcito (con onere della prova a suo carico).





